Statuto 2023

STATUTO AMICI DELLA MONTAGNA – GRUPPO DELLA SACCISICA APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “Amici della Montagna. Gruppo della Saccisica APS”, di seguito indicata come “Associazione” che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via Garibaldi n° 40 cap. 35028 Piove di Sacco (PD).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

  1. La comprensione del fenomeno montagna in tutti i suoi aspetti e come caratteristica l’impegno culturale per il conseguimento degli scopi più sotto dettagliati.
  2. Il collegamento con altri gruppi culturali, ludico-ricreativi, sportivi ed associazioni.
  3. Occuparsi di altri aspetti che toccano la montagna quali: escursioni, alpinismo, aspetti ludici, ma anche di aspetti che riguardano l’ambiente (naturali, storici, culturali e morfologici); in particolare:
    • l’aspetto ludico: escursionismo, alpinismo, sci, etc.
    • l’aspetto ambientale-naturale: flora e micologia, fauna, geologia, geomorfologia, mineralogia, etc.
    • l’aspetto ambientale- storicoculturale: lingua, costumi, storia, folklore, etc.
  4. Promuoverà pertanto iniziative per la difesa e la tutela dell’ambiente.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati fanno riferimento alle lettere “i” (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo),”k” (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso) e “t” (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) dell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017

  1. Il gruppo istituisce e mantiene la propria biblioteca specifica ad uso dei soci, l’archivio fotografico e cartografico e il corredo del materiale tecnico; dà inoltre indicazioni di acquisti (libri, riviste, etc.) alla Biblioteca Culturale.
  2. Organizza escursioni collettive, conferenze, rappresentazioni fotocinematografiche, riunioni didattiche ed altre manifestazioni sociali, culturali, ricreative.
  3. Partecipa eventualmente alle iniziative del C.A.I. – Club Alpino Italiano.

L’organizzazione delle ricreazioni potrà comportare l’eventuale uso di mezzi di trasporto collettivo o la fruizione di vitto e alloggio. Tale attività non deve intendersi come “organizzazione viaggi e soggiorni turistici”, poiché trattasi di operazioni meramente strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali, anche se tali operazioni comportano la necessità di una raccolta di quote specifiche a carico dei partecipanti finalizzate unicamente a coprire le suddette spese vive. Le attività che prevedono il pagamento di quote specifiche sono effettuate solamente verso i soci o i loro familiari minorenni, sempre accompagnati dai soci.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e potrà deliberare di operare, se necessario, anche in altre aree in base agli scopi sociali.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Pagina 4 L’iscrizione all’associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta, anche se minorenne. È garantita per tutti i soci l’uniforme applicazione del rapporto associativo e delle modalità associative.

Ogni socio è tenuto:

  1. a. al versamento annuale di una quota sociale (stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo), destinata alla gestione del gruppo;
  2. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese da parte degli organi sociali.
  3. a comunicare un recapito multimediale dove ricevere tutte le informazioni inerenti le attività dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a:

  1. partecipare alle attività del gruppo
  2. organizzare e promuovere eventi e manifestazioni secondo le norme statutarie;
  3. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente messi a disposizione dall’Associazione;
  4. essere informati sulle attività dell’Associazione;
  5. essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7 (Diritti e Doveri degli Associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa. Gli associati hanno diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto.
  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi.
  3. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19.

Gli associati hanno dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottare dagli organi sociali;
  3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 (Socio Volontario e Attività di Volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per:
    • a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    • b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il 31 dicembre dell’anno dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    • a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    • c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una cera gravità.

Nei casi previsti dal punto 2 di questo articolo il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato radiato non può essere più ammesso. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell’associazione:

  1. Assemblea degli Associati
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente

ART. 11 (L’Assemblea)

L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene a mezzo di email, o messaggio sms/whatsapp, o altro mezzo multimediale idoneo e pubblicata sul sito dell’associazione; è spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera sull’esclusione degli associati.
  5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea Ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati (presenti in proprio o per delega) e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato partecipante.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea Straordinaria)

L’assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello Statuto dell’Associazione; in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza di questi.

Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l’Assemblea Straordinaria delibera anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, ma può scendere di numero purchè rimangano un numero dispari di membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per senza limitazione. Il Presidente e il Vice-Presidente non possono ricandidarsi dopo avere svolto due mandati consecutivi. Una nuova ricandidatura è possibile dopo l’intervallo di 1 (uno) mandato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  1. Nomina il Presidente e il Vice-Presidente
  2. amministra l’associazione;
  3. attua le deliberazioni dell’assemblea;
  4. predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  5. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  6. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  7. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  8. disciplina l’ammissione degli associati in accordo con l’Assemblea

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Libri Sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • a) il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  • c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dello stesso;
  • d) il Registro dei Volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 18 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. attività di raccolta fondi;
  5. rimborsi da convenzioni;
  6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I Beni)

I beni mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. Essi sono collocati nella sede dell’associazione (o presso la residenza del Presidente dell’Associazione).

ART. 20 (Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di Utilizzo del Patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e se previsto, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati, per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Responsabilità dell’Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 24 (Assicurazione dell’Associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 25 (Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Disposizioni Finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 27 (Norma Transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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